Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 (scaricabile al link in fondo a questa pagina), l’Inps ha comunicato che, relativamente all’indennità di malattia in caso di quarantena ex art. 26, D.L. n. 18/20, procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
L’indennità previdenziale non sarà invece erogata per il 2021, salvo eventuali interventi normativi, poiché per l’anno in corso non sono state stanziate nuove risorse.
Relativamente ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero ex art. 26, c. 2 D.L. n. 18/2020, l’Inps erogherà la prestazione per gli eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai suddetti lavoratori fragili di poter svolgere l’attività lavorativa in smart working.
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