È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 17 giugno 2021 che definisce l’attuazione della piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) per il rilascio, la verifica e l’accettazione delle certificazioni Covid-19.
La certificazione sarà scaricabile gratuitamente dai cittadini, in formato digitale e stampabile, accedendo con il proprio smartphone, pc o tablet ad uno dei seguenti canali digitali:
- Sul sito dedicato dgc.gov.it
- Sul sito del fascicolo sanitario elettronico regionale fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali
- Sull’App Immuni
- Sull’App IO
Anche i proprietari dei locali o i titolari dei pubblici esercizi, quando prescritto dalla normativa vigente (vale a dire nei casi in cui tale certificazione sia richiesta per l’acceso in specifici ambienti e contesti e per la partecipazione ad eventi, feste ecc) sono tenuti alla verifica delle certificazioni.
Infatti, oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, tra i soggetti deputati alla verifica delle certificazioni vengono identificati tra gli altri:
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, che dovrà essere iscritto in un apposito elenco tenuto, anche telematicamente, dal Prefetto competente per territorio (cfr. 3, comma 8, L. n. 94/2009);
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi, nonché i loro delegati (i quali dovranno essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica);
- il proprietario o chi detiene legittimamente i luoghi o i locali in cui si svolgono eventi e attività per la partecipazione ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché i loro delegati (anche in questo caso, incaricati con atto formale).
Perciò, anche i proprietari dei locali o i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti alla verifica delle certificazioni ma solo quando prescritto dalla normativa vigente (vale a dire nell’ambito di feste conseguenti a cerimonie civili o religiose per le quali, come ormai noto, l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis”, prevede che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi).
I soggetti tenuti ad effettuare le verifiche dovranno scaricare l’App “VerificaC19” (già disponibile su AppStore e PlayStore), che consente di controllare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza che vengano memorizzate sul dispositivo le informazioni personali.
Attraverso la App il verificatore potrà leggere il Qr Code (in formato digitale oppure cartaceo) mostrato dall’interessato e verificare l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita. Se richiesto dal verificatore, l’interessato dovrà mostrare la propria identità mediante esibizione di un documento di identità.
Nonostante la piattaforma sia già attiva e le disposizioni del provvedimento in commento siano già efficaci, laddove dovessero verificarsi ritardi o problematiche applicative riguardanti l’emissione dei certificati e la relativa procedura di verifica, si consiglia di utilizzare la modulistica predisposta da Fipe Confcommercio (ne abbiamo parlato qui)
Per maggiori dettagli e chiarimenti, si invitano le imprese interessate a contattare gli uffici della
segreteria Fipe Confcommercio di Arezzo, telefonando ai numeri 0575 350755 (Cristiano Beligni) o scrivendo alla mail cristiano.beligni@confcommercio.ar.it