Congedo parentale Covid 2021





















Il Decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 ha introdotto un Congedo parentale per i lavoratori con figli affetti da Covid-19, o in quarantena da contatto o con attività didattica a distanza.


Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un’indennità pari al 50% della retribuzione.


L’Inps, con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e la compatibilità del congedo con altre tipologie di assenza dell’altro genitore convivente. Vediamo quali sono.


Il congedo parentale Covid è previsto solo per i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, i quali potranno invece richiedere il bonus Baby-sitting. I lavoratori in questione devono essere genitori di figli minori di 14 anni.


Il limite di età non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.


Possono beneficiare del congedo solo i lavoratori dipendenti pubblici e privati.


Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio (o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave), per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.


Il congedo può essere richiesto per il periodo che va dal 13 marzo al 30 giugno 2021. È inoltre possibile convertire i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 in congedo Covid. Così come possono essere convertiti i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo il 13 marzo e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.


Per farlo, occorrerà semplicemente presentare una nuova domanda di congedo Covid, senza annullare la precedente domanda di congedo parentale, e informare tempestivamente il proprio datore di lavoro della presentazione della domanda in questione.


Requisiti per la fruizione del congedo


Vediamo quali sono i requisiti che deve avere lavoratore dipendente che richiede il congedo:



  1. a) Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;



  1. b) Il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;



  1. c) Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14. Al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;



  1. d) Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;



  1. e) Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:


 


1) infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni;
 


2) quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
 


3) sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.


Compatibilità


Il congedo parentale Covid è compatibile con le seguenti tipologie di assenza dell’altro genitore convivente:



  • Malattia. Se uno dei genitori conviventi è in malattia, l’altro genitore può beneficiare del congedo parentale Covid;

  • Maternità/Paternità;

  • Ferie;

  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;

  • Se l’altro genitore è un soggetto fragile;

  • Se all’altro genitore è riconosciuto un handicap grave, invalidità al 100% o una pensione di inabilità;

  • Se l’altro genitore fruisce dello stesso congedo o del lavoro agile per figli avuti con altri soggetti;

  • Congedi straordinari previsti dal Decreto Ristori.


Incompatibilità


Allo stesso modo, un genitore non può usufruire del Congedo parentale Covid se l’altro genitore:



  • usufruisce contemporaneamente del medesimo congedo;

  • usufruisce del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;

  • usufruisce del congedo parentale;

  • sta fruendo di riposi giornalieri;

  • è disoccupato;

  • è in smart working;

  • lavora part-time o con lavoro intermittente ed è nelle giornate di pausa.


E’ inoltre incompatibile la fruizione contemporanea del Congedo parentale Covid e del bonus baby sitter.


Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alla 50&Più Enasco di Arezzo allo 0575 350755 o inviando una mail a e.tironi@enasco.it.













Condividi: