Orafi e gioiellieri. Cosa cambia con il “Decreto Natale”





















Gioiellerie verso un nuovo “mini-lockdown”.  Come è noto, infatti, il D.L 172/2020 “Decreto Natale” assoggetta alle misure previste dal DPCM del 3 dicembre per le cosiddette “zone rosse” tutto il territorio nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, fatta eccezione per le giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nelle quali si applicheranno le disposizioni dell'art. 2 del medesimo D.P.C.M. (zona arancione) cui, però, si aggiungono nuove restrizioni agli spostamenti come da disposizioni verificabili nelle FAQ del Governo.


Nei giorni di “zona rossa”, ovvero 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 resta dunque confermata  la sospensione delle attività commerciali al dettaglio considerate “non essenziali”, tra cui la vendita al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati (gioiellerie), fatte salve le attività al dettaglio elencate nell’allegato 23 del già citato DPCM  del 3 dicembre 2020.


Nello specifico, possono continuare svolgere la propria attività, ovviamente nel rispetto delle misure previste dal protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, le attività del comparto orafo gioielliero non al dettaglio risultanti dai rispettivi Codici ATECO 2007 (da verificarsi attraverso la visura camerale dell’azienda) quali:



  1. a) produzione di metalli preziosi e semilavorati 24.41.00;

  2. b) fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 32.12.10;

  3. c) lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 32.12.20;

  4. d) commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 46.48.00;

  5. e) commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 46.72.20;

  6. f) riparazione di orologi e di gioielli 95.25.00.


Nel caso in cui l’azienda abbia tra i propri Codici ATECO 2007 anche un’attività sospesa (ad esempio il commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 47.77.00), può svolgere solo ed esclusivamente l’attività autorizzata.  


Vale lo stesso per gli esercizi che svolgano, nello stesso locale, l’attività congiunta di vendita all’ingrosso - di cui al Codice ATECO 2007 46.48.00 - e di vendita al dettaglio.


Stante le misure governative, è consentita la compravendita di preziosi usati per le attività dei “Compro Oro” rientranti nella classificazione 46.48.00 o in altra classificazione del Codice ATECO 2007 che non preveda il commercio al dettaglio. Ciò a prescindere dall’iscrizione al registro istituito presso l’OAM.


Infine, le aziende al dettaglio del settore orafo risultanti sospese nei periodi sopra indicati possono effettuare la raccolta e la conseguente evasione degli ordini pervenuti via web e/o per telefono di gioielli, preziosi o altri prodotti presenti nell’attività, provvedendo alla consegna diretta a domicilio o affidando la spedizione al servizio postale o al corriere, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.


La vendita a distanza deve essere effettuata senza riapertura del locale e chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o il servizio incaricato – deve rispettare le norme di distanziamento e le precauzioni previste.


Per maggiori informazioni si invitano le imprese a contattare la segreteria Federpreziosi Confcommercio Arezzo:


telefono 0575 350755


email liala.basagni@confcommercio.ar.it


sig.ra Liala Basagni













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