L'Inps con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 fornisce le istruzioni amministrative e i requisiti in materia di diritto alla fruizione del congedo parentale COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli.
Il lavoratore dipendente, con un figlio minore di 14 in quarantena a casa, può usufruire del congedo parentale nel caso in cui non possa lavorare in modalità agile. Il congedo può essere utilizzato tutto o in parte in corrispondenza del periodo di quarantena, compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020, e da uno solo dei genitori conviventi, oppure da entrambi ma non negli stessi giorni.
Destinatari e requisiti
La misura riguarda i soli dipendenti del settore privato (genitori, affidatari o collocatari di minore). Sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata INPS).
I requisiti per poter usufruire del congedo sono:
- rapporto di lavoro dipendente in essere;
- impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile;
- il figlio in quarantena deve essere minore di 14 anni;
- convivenza e stessa residenza durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
- quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto nel plesso scolastico.
Durata e indennizzo
Il congedo può essere utilizzato dal 9 settembre al 31 dicembre 2020. La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena. In caso di proroghe, il congedo è fruibile per il nuovo periodo necessario. Nel caso di più provvedimenti parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o in parte, con il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi di alternarsi nella fruizione. È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente soltanto per le giornate non fruite.
Per i giorni fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa. Come già detto sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo e all’interno del periodo di quarantena disposto dalla ASL. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Compatibilità e incompatibilità
Il congedo è compatibile con i casi di malattia dell’altro genitore ma non di maternità/paternità per lo stesso figlio. L’utilizzo del congedo per quarantena scolastica è inoltre compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente, così come nel caso di aspettativa non retribuita, di permessi e congedi 104.
La fruizione è compatibile qualora l’altro genitore sia soggetto fragile (a prescindere dallo svolgimento o meno di attività o lavoro agile), soggetto a patologia invalidante tale da comportare un handicap grave, soggetto a invalidità al 100% o titolare di pensione di inabilità.
L’Inps chiarisce anche i casi di incompatibilità. ll congedo risulta incompatibile in caso di:
- Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli dell’altro genitore convivente.
- Congedo parentale dell’altro genitore convivente.
- Riposi giornalieri dell’altro genitore convivente.
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa dell’altro genitore convivente.
- Fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività dell’altro genitore convivente.
- Lavoro agile dell’altro genitore convivente.
- Part-time e lavoro intermittente dell’altro genitore convivente.
Settore pubblico
Le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli di lavoratori del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro e alle quali andrà sottoposta la richiesta secondo i termini specifici forniti dalla stessa ai propri impiegati.
Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, indicando elementi identificativi del provvedimento di quarantena (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, ecc.) o impegnandosi a fornirli entro 30 giorni. Si possono richiedere anche periodi antecedenti la data della domanda stessa, purché ricadenti tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.
Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per la presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Enasco di Arezzo: 0575 354292 - e.tironi@enasco.it