La pensione ai superstiti può essere di reversibilità nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità oppure può essere pensione indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi.
I beneficiari della pensione di reversibilità sono:
- il coniuge;
- il coniuge separato; (il coniuge separato "con addebito" solo se ha diritto agli alimenti);
- il coniuge divorziato che sia titolare di un assegno divorzile (a condizione che non si sia risposato - perdendo così anche l'assegno divorzile - e che il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di divorzio);
- l'ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. In questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge,
- i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo,
- i nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi.
In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per determinare la quota spettante di pensione di reversibilità, la legge individua oltre al criterio legale della durata dei matrimoni, anche ulteriori elementi correlati, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.
Gli altri elementi da considerare sono l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e, come già detto sopra, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza n. 8263 del 28 aprile 2020. L'ordinanza della Cassazione ha ribadito, quindi, un importante principio, già affermato in passato dalla Corte Costituzionale, a cui devono attenersi i giudici nel momento in cui sono chiamati a determinare le quote relative alla pensione di reversibilità spettanti al primo e al secondo coniuge del de cuius.
Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, in quanto la loro rilevanza in concreto sarà comunque determinata dal giudice di merito.
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