Le imprese del commercio e dei servizi ubicate in molte località turistiche e nei centri storici delle città d’arte toscane potranno cogliere l’opportunità, finora riservata solo alle imprese del turismo, di assumere dipendenti con contratti a tempo determinato per gestire meglio i picchi di lavoro legati alla stagionalità
Assumere dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato per gestire meglio i picchi di lavoro concentrati in alcuni periodi dell’anno. Se questa finora era un’opportunità concessa solo alle imprese del turismo, adesso in Toscana vale anche per le imprese del commercio e dei servizi.
Merito dell’accordo siglato a livello regionale da
Confcommercio Toscana e dai sindacati dei lavoratori
Fisascat Toscana, Uiltucs Toscana (ne abbiamo parlato
qui).
Unici requisiti imprescindibili per le imprese saranno
l’applicazione del CCNL Terziario Distribuzioni e Servizi Confcommercio e l’
ubicazione nelle località a prevalente economia turistica e nei centri storici delle città d’arte toscane elencate nell’accordo.
L’obiettivo è promuovere la flessibilità in entrata, aumentare le garanzie e le tutele per i lavoratori e rendere le imprese più propense ad assumere, non solo d’estate, per esempio durante i saldi estivi, ma anche in occasione di festività natalizie, eventi locali e altri momenti topici.
I titolari di negozi al dettaglio, ma anche di imprese di servizi come le agenzie immobiliari, potranno quindi rafforzare il proprio organico, nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, assumendo nuovi dipendenti con contratti stagionali a tempo determinato.
I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa nuova possibilità dovranno inviare l’apposita richiesta di adesione all’accordo scrivendo all’indirizzo
ORL@confcommercio.toscana.it, l’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL) costituito in forma paritetica e situato presso Confcommercio Toscana.
La definizione di stagionalità
L’art. 75 del CCNL terziario distribuzione e servizi Confcommercio individua la stagionalità nel periodo 1° aprile - 30 ottobre di ogni anno, con la possibilità di stipulare
contratti stagionali della durata minima di due mesi, e la possibilità durante le festività natalizie, cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, di contratti stagionali di durata
mai inferiore a 16 giorni lavorativi.
Con l’accordo territoriale la stagionalità sarà declinata in tre diverse fasce:
- per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
- per le destinazioni montane, dal mese di aprile al mese di settembre; dal 15 novembre al 15 gennaio;
- per le destinazioni di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre; dal 15 novembre al 15 gennaio.