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Gas e luce, calcola il credito d’imposta con gli esperti di Confcommercio

L’Associazione di categoria apre uno specifico sportello dedicato agli imprenditori associati che hanno cambiato fornitore di luce e gas tra il 2019 e il 2022 e che devono calcolare il credito spettante. Per usufruire dl servizio basta inviare la richiesta a  sportelloenergia@confcommerciofiar.it scrivendo il proprio nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono, per poi essere ricontattati.


Tra gli interventi messi a punto dal Governo per contrastare il caro-bollette c’è il credito d’imposta, ampliato anche alle imprese non energivore e non gasivore.

Gli imprenditori che avessero bisogno di calcolarlo, e che tra il 2019 e il 2022 hanno effettuato un cambio di fornitura di luce e gas, adesso possono rivolgersi allo Sportello Energia di Confcommercio Firenze-Arezzo, che ha predisposto questo nuovo servizio in esclusiva per gli associati.

Per usufruire del servizio basta inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica sportelloenergia@confcommerciofiar.it scrivendo il proprio nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono: gli associati saranno poi ricontattati dallo staff di Confcommercio.

Gli utenti che non hanno cambiato fornitura tra il 2019 e il 2022 dovranno invece contattare direttamente il proprio fornitore via Pec per richiedere il calcolo del credito.
Il Decreto Aiuti-Ter

Gli adempimenti funzionali alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale sono previsti dalle misure precedenti al D.L. Aiuti Ter, nello specifico: dall’art. 2 del D.L. “Aiuti” per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall’art. 6 del D.L. “Aiuti -bis” per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

In sintesi, queste misure prevedono:

  1. con riferimento all’energia elettrica, un credito d’imposta in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore) pari al15%della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel trimestre di riferimento, a condizione che il prezzo, nell’intervallo temporale indicato dalla norma, abbia subito un incremento superiore al 30%;


 

  1. con riferimento al gas naturale, un credito d’imposta in favore delle imprese (diverse da quelle energivore) pari al25%della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel trimestre di riferimento, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a condizione, anche in questo caso, che il prezzo abbia subito un incremento superiore al 30%.


Il D.L Aiuti-ter ha riproposto le misure del credito d’imposta energia elettrica e gas in favore delle imprese anche per i mesi di ottobre e novembre 2022estendendone la platea dei beneficiari e incrementandone le relative aliquote.

 
Il calcolo della detrazione

Per quanto riguarda il calcolo della detrazione spettante, ove l’impresa beneficiaria si rifornisca dallo stesso venditore sin dal 2019, è previsto l’obbligo per quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire, il 29.08.2022, per il credito relativo al secondo trimestre 2022, e il 29.11.2022, per quello concernente il terzo trimestre 2022) di trasmettere al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.

Ed è proprio su questo profilo che è intervenuta l’ARERA con il comunicato richiamato sopra, chiarendo che l’obbligo del venditore di inoltrare, al proprio cliente, la predetta dichiarazione, sussiste anche qualora la richiesta dell’impresa beneficiaria sia pervenuta posteriormente al predetto termine indicato dalla norma.
Tempi e modalità


  • SECONDO TRIMESTRE – APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2022
    Nonostante il decorso del termine del 29 agosto 2022, è ancora possibile – per le imprese che non l’abbiano già fatto – formulare la richiesta al proprio fornitore.


 

  • TERZO TRIMESTRE – LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2022
    In riferimento ai crediti d’imposta per il terzo trimestre, la scadenza indicata per inviare la richiesta al fornitore è il 29 novembre 2022, anche se,alla luce del chiarimento fornito da ARERA, la richiesta potrà essere formulata anche oltre tale termine.


Per richiedere al fornitore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica è necessario inviare una comunicazione tramite PEC o raccomandata che trovi in allegato

I crediti di imposta menzionati (terzo trimestre e mesi di ottobre e novembre) sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 30 giugno 2023, in alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 30 giugno 2023.
Il Decreto Aiuti-Quater

Anche il Decreto Aiuti-Quater prevede il credito d’imposta

  • del 30% della spesa relativa all’energia elettrica di dicembre 2022 in favore delle imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW (purché nel 3° trimestre del 2022 vi sia stato un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019)



  • del 40% della spesa per il Gas Naturale di dicembre 2022 per tutte le imprese diverse da quelle gasivore (purché nel 3° trimestre del 2022 il prezzo di riferimento del gas naturale sia aumentato di più del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019)


In alternativa al credito d’imposta le imprese possono chiedere al proprio fornitore di rateizzare – da un minimo di 12 a un massimo di 36 mensilità – gli importi eccedenti il valore medio dei consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.

 
INFORMAZIONI

Sportello Energia Confcommercio

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