Aumento pensioni di invalidità





















L’INPS ha finalmente emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 riguardante l’aumento delle pensioni di invalidità, in base a quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (come annunciato da 50&PiùEnasco con articolo del 2 luglio 2020) che prevede una maggiorazione economica da 286,81 euro a 651,51 euro per 13 mensilità per i titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità ordinaria.


Una delle novità principali riguarda il diritto alla maggiorazione (ex incremento al milione) che spetta ai titolari di pensione di invalidità a partire dai 18 anni di età, e non più dai 60 anni come precedentemente previsto.


Chi deve presentare la domanda?


A decorrere dal 20 luglio 2020, gli invalidi civili (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi), in possesso dei requisiti di reddito previsti ed al compimento dei 18 anni di età riceveranno in automatico l’aumento dell’assegno, riconosciuto per 13 mensilità.


I titolari di pensione di inabilità di tipo previdenziale, ai sensi della legge 222/1984, che hanno quindi versato contributi INPS, dovranno invece presentare apposita domanda.


Il Patronato 50&PiùEnasco è a disposizione per inoltrare la domanda all’Inps.


Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. È bene precisare che a chi presenta la domanda entro il 9 ottobre 2020, saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal 1° agosto 2020.


Limiti di reddito


Nella circolare viene specificato che per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti di reddito, riferiti al 2020:



  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro, 

  • il beneficiario coniugatodeve possedere:

  • redditi propri di importo non superiore a469,63 euro;

  • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 447,42 euro.


Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.


Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.


Tipologia di redditi che non concorrono al calcolo


Ai fini della valutazione del requisito di reddito previsto per l’aumento al milione della pensione di invalidità, concorrono i redditi di qualsiasi natura, assoggettati ad Irpef, tassazione corrente o separata, redditi tassati alla fonte e redditi esenti.


Restano fuori dal calcolo del limite di reddito:



  • il reddito della casa di abitazione;

  • le pensioni di guerra;

  • l’indennità di accompagnamento;

  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  • i trattamenti di famiglia;

  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.


Enasco Arezzo (Enrica Tironi): 0575 354292 - e.tironi@enasco.it













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