È stato approvato il 16 marzo 2020 l’atteso “Decreto-Legge Covid Ter” che dispone diverse misure di sostegno per le famiglie italiane e le imprese, messe a dura prova in questi giorni a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Di seguito si riportano le principali misure che più da vicino riguardano le imprese e i professionisti del terziario, rimandando per ogni chiarimento al contatto diretto con le sedi territoriali della Confcommercio più vicine.
FISCO
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Tutti i datori di lavoro, a norma dell’art. 18, possono presentare domanda di concessione della Cassa Integrazione (CIG) con causale «emergenza COVID-19» per periodi decorrenti dal 23/02/2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto. La domanda può essere presentata, previa informazione, consultazione ed esame congiunto da svolgersi anche in via telematica, e deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Su istanza il trattamento può essere concesso con pagamento diretto da parte dell’INPS. La CIG può essere erogata per tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Per tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, che non godano delle tutele previste in tema di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’art. 21 prevede l’erogazione di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di nove settimane.
Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e gli oneri accessori. Per i lavoratori agricoli il periodo di sospensione è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Le domande vanno inviate alla Regione.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità̀ una tantum pari a 600 euro.
PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
LAVORO AGILE
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
- i datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa;
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
CONGEDO PARENTALE
Ai sensi dell’art. 22 ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 5 marzo è riconosciuto per un periodo massimo di 15 giorni, continuativo o frazionato, il congedo parentale, nel caso essi abbiano figli di età non superiore ai 12 anni. Per tale periodo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Medesimo trattamento viene riconosciuto ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS ed ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Varia solo, ovviamente, la base di calcolo.
PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE
REQUISIZIONI
Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE
Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme
MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
FONDO MADE IN ITALY
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.