Per i lavoratori fragili diventa più semplice la tutela economica del periodo di quarantena per contagio da COVID-19: l’assenza dal lavoro viene equiparata alla malattia dal 17 marzo al 30 giugno 2021.
Anche se è il medico curante ad aver disposto la quarantena (ad esempio a seguito di un tampone positivo) o la permanenza in isolamento fiduciario, il lavoratore dipendente ha diritto all’indennità economica di malattia.
L’INPS, con il messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, interviene nuovamente in tema di lavoratori fragili e di lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021.
Infatti ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, sanando retroattivamente il vuoto legislativo che si era creato per tutto il periodo temporale dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021.
L'equiparazione opera a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'abilitazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile.
Introdotte, inoltre, due ulteriori novità:
- il periodo di assenza tutelato dalla normativa in oggetto non può essere computato ai fini del comporto della malattia ordinaria;
- l'indennità economica di malattia (anche se equiparata al ricovero ospedaliero) non comporta la decurtazione della prestazione economica dell'indennità di accompagnamento (effetto che si sarebbe verificato in assenza di esclusione per degenze in strutture pubbliche superiori a 29 giorni). Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico
TUTELA DELLA QUARANTENA
Per quanto riguarda la tutela della quarantena, anche questa equiparata a malattia, invece, la Legge di Bilancio 2021 a partire dal 1° gennaio ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine “alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Per le domande precedenti al 31 dicembre 2020, quando ancora era prevista l’indicazione nel certificato del provvedimento di quarantena, l’INPS ha avviato specifiche procedure per il riconoscimento della prestazione mediante scambi informativi con i soggetti coinvolti, anche equiparando la certificazione dei medici con il provvedimento di quarantena.
Molte Regioni, infatti, hanno adottato ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale per affidare ai medici di famiglia la disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione da loro prodotta al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Dal momento che le criticità hanno avuto un impatto importante sul riconoscimento della tutela e l’INPS si è rivolto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per sciogliere i nodi.
Il Ministero ha così chiarito due punti:
- le misure organizzative adottate dalle diverse Regioni possono considerarsi valide;
- è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento, nella presunzione che siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o sulla base di un esito positivo del tampone molecolare o del test rapido.
Quindi, l’INPS procede al riconoscimento della quarantena in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia, anche se non contiene indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi problematica di natura previdenziale, è possibile rivolgersi allo sportello 50&Più Enasco di Arezzo: tel. 0575 350755 o invia una mail a e.tironi@enasco.it.