È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 68 del 9 giugno 2020 contenente le "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018". Il decreto abroga la legge n. 1.112 del 16 dicembre 1966.
Il provvedimento accoglie tutte le istanze avanzate dalla Federazione Moda di Confcommercio, poiché vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, “cuoio”, “pelle”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita”, “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio”, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.
Tra le condotte punibili, oltre alla mancanza di etichetta o contrassegno, anche l'utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, con sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori / importatori) che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 20.000 euro.
Ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell'etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.
Il nuovo decreto entrerà in vigore il 23 ottobre 2020 e cioè 120 (centoventi) giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Altra richiesta di Federazione Moda Italia Confcommercio che è stata accolta, riguarda la possibilità di smaltire le scorte.
Ex art. 11 del presente provvedimento: "I materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto". Sarà possibile la vendita di prodotti in magazzino fino all'esaurimento delle scorte entro e non oltre il 22 ottobre 2022.
Per maggiori informazioni le imprese del comparto moda possono rivolgersi alla segreteria Federmoda Confcommercio Arezzo, telefonando al numero 0575 350755 o scrivendo alla mail massimiliano.micelli@confcommercio.ar.it (Massimiliano Micelli)
Per approfondire: scarica il decreto legislativo n. 68 del 9 giugno 2020