Dal 1° luglio scatta il divieto per le aziende di pagare in contanti la retribuzione (compresi gli acconti, anche se di modesta entità) a dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperativa, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Le uniche modalità di pagamento consentite saranno:
- il bonifico bancario o postale,
- il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente,
- l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o gli strumenti di pagamento elettronico.
Ai datori di lavoro che violano questa disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Gli unici rapporti di lavoro esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni sono i seguenti, purché la retribuzione non sia superiore ai 2.999,99 euro:
- i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti di lavoro domestico.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Paghe di Confcommercio al numero di telefono 0575350755 o inviare una mail a: arealavoroufficiopaghe@confcommercio.ar.it.