Presto non sarà più necessaria alcuna licenza per vendere alcolici nei pubblici esercizi. Sta infatti per andare in pensione la “vecchia” Utf, ovvero la licenza fiscale che coloro che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici hanno l’obbligo di richiedere all’Agenzia delle Dogane.
Il provvedimento di abolizione è parte delle disposizioni previste dal DDL Concorrenza, approvato definitivamente in seconda lettura dal Senato, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il comma 179 dell’art. 1 ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. 504/1995 (T.U. sulle accise) escludendo esplicitamente dall’obbligo di richiedere l’Utif gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.
Già dal 1999 non vi era più l’obbligo di pagare il diritto annuale riferito alla licenza UTF, ma era in ogni caso necessario possedere la licenza all’avvio dell’attività, di validità permanente, e conservarla in caso di controlli.
Con questa modifica, invece, di fatto si elimina l’obbligo di richiedere questa licenza per avviare l’attività di somministrazione di bevande alcoliche, con l’obiettivo di continuare l’opera di semplificazione degli adempimenti amministrativi iniziata dal Governo ormai 3 anni fa.
Gli uffici della Fipe-Confcommercio di Arezzo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Massimiliano Micelli, tel 0575 350755 – massimiliano.micelli@confcommercio,.ar.it) e provvederanno a comunicare l’avvenuta pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale, data da cui decorrerà il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni descritte.