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Nasce il registro dei titolari effettivi di imprese

Tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust hanno l’obbligo di comunicare i nomi entro l’11 dicembre al nuovo Registro istituito presso le Camere di Commercio. Ecco come fare


Tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust hanno tempo fino all’11 dicembre 2023 per comunicare i loro titolari effettivi al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio, attraverso una apposita procedura telematica

La novità è effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 236 di lunedì 9 ottobre 2023 del decreto Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione.
Come funziona il Registro T.E. 

Il Registro dei titolari effettivi (T.E.), ovvero delle persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’impresa e il suo controllo, è suddiviso in due sezioni accessibili solo per via telematica:

  • la Sezione autonoma, in cui saranno iscritte le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private,

  • la Sezione speciale, in cui saranno iscritti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.


Come effettuare la comunicazione 

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere effettuata dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato, utilizzando l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Necessaria la conferma annuale 

Dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. Per le società di capitali la conferma potrà essere presentata contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio.
Attenzione alle sanzioni 

La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa dai 103 a 1.032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato. Può essere ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi al termine previsto.

 
INFORMAZIONI 

Ufficio Fisco&Contabilità: Stefania Dei

Tel. 0575 350755

Mail. s.dei@confcommerciofiar.it

 
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