Con la risoluzione n.9/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in maniera univoca quando è applicabile l’esenzione IVA prevista per le prestazioni e ha fornito indicazioni sulle modalità di fatturazione per le professioni:
Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto ministeriale, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 del D.P.R. 633/1972, e che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento ai dati da inviare al Sistema (è vietata la fatturazione elettronica per tutte le prestazioni sanitarie).
Fatte queste premesse, l’Agenzia chiarisce per ciascuna professione obblighi e disposizioni in merito a questi due aspetti.
Osteopata / Chiropratico
Per queste due figure l’iter di riconoscimento quali ‘professioni sanitarie’ è stato avviato ma non è concluso, e fintanto che l’iter costitutivo non sarà completato, alle prestazioni di osteopati e chiropratici:
Chinesiologo
Non è una professione sanitaria. Pertanto:
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici / massoterapista
Questi soggetti non sono professionisti sanitari ma operatori sanitari, cioè non possiedono autonomia professionale, ma operano sotto la supervisione di un professionista sanitario e, per questo motivo:
INFORMAZIONI
Confcommercio Firenze e Arezzo Area fisco e contabilità
Firenze
Antonella Iozzolino
055 2036963 – a.iozzolino@confcommerciofiar.it
Arezzo
Stefania Dei
0575 350755 – s.dei@confcommerciofiar