L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una nota del 1° marzo 2022 fa chiarezza sulle categorie di lavoratori autonomi tenuti all’obbligo di comunicazione. Le guide sono escluse in quanto “ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale”
L’obbligo di comunicazione preventiva per le attività degli autonomi occasionali non si applica nel caso delle guide turistiche. Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del Lavoro
con la nota del 1° marzo, in cui approfondisce l’applicazione della novità introdotta dal Decreto Fiscale 2022.
Nella nota si legge che “le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva (…) in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.”
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale (introdotto dal decreto fisco-lavoro n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022), deve essere rispettato dai committenti che operano in qualità di imprenditori ogni volta che usufruiscono delle prestazioni, occasionali appunto, di lavoratori che rientrano nella definizione contenuta all’art. 2222 del codice civile, ovvero persone che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e che, per l’occasionalità dell’attività, sono sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del TUIR.
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