Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 27 giugno 2022, n. 104 che attua la direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Scopri gli obblighi informativi da rispettare nei confronti dei dipendenti.
I contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno contenere una corposa serie di informazioni riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro: dalla durata del periodo di prova a formazione, retribuzione, congedi, programmazione dell'orario di lavoro normale e straordinario.
Lo prevede il decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuovi obblighi per i datori di lavoro al momento della stipula di un contratto che in attuazione delle disposizioni dettate dall’UE e relative a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
Il datore di lavoro dovrà quindi comunicare ai lavoratori, per iscritto in formato cartaceo oppure elettronico, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro.
Gli obblighi comunicativi, a seconda delle informazioni da trasmettere al dipendente, dovranno essere assolti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa o in ogni caso entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (per uno specifico elenco di informazioni indicate nel decreto l’obbligo potrà essere assolto entro trenta giorni).
Le disposizioni previste dal decreto in questione
si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. A tal proposito il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare
entro sessanta giorni.
Per i rapporti di lavoro non ancora instaurati gli obblighi in questione si applicheranno a partire dal prossimo 13 agosto 2022.
Mancano tuttavia le circolari attuative del Decreto, alle quali fare riferimento per ogni adempimento.
Si evidenziano inoltre ulteriori novità in tema di:
- lavoro intermittente
- durata massima del periodo di prova anche con riferimento al tempo determinato
- ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
- prestazioni di lavoro all’estero.
Da ricordare che, in caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, sono previste sanzioni da 250 a 1500 euro.
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