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Cassa integrazione per caldo eccessivo, le istruzioni dell’Inps

Le imprese costrette a ridurre o interrompere l’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, sia per decisione propria che per ordine delle autorità pubbliche, possono richiedere l’assegno di integrazione salariale (cassa integrazione). I chiarimenti dell’Inps utili per presentare la domanda

In considerazione dell’ondata di calore che in queste settimane sta attraversando l’Italia, l’Inps ha pubblicato una nota (messaggio INPS n. 2736 del 26 luglio 2024) con la quale riassume le modalità per richiedere le prestazioni di integrazione salariale quando, per decisione dell’azienda o per imposizione dell’autorità pubblica sia necessario  interrompere o sospendere l’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

 

Se la sospensione o riduzione delle attività lavorative è ordinata dalla Pubblica autorità, il datore di lavoro può richiedere l’integrazione salariale con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” semplicemente indicando nella relazione tecnica allegata alla domanda gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività.

L’integrazione salariale sarà riconosciuta per i periodi o fasce orarie di sospensione o riduzione indicati nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni e limitazioni previste dalle stesse ordinanze.

 

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, è comunque sempre possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In questo caso, l’assegno è riconosciuto laddove le temperature siano superiori ai 35° centigradi, o inferiori purché sia considerata la temperatura cosiddetta “percepita” (ne abbiamo scritto qui: https://www.confcommercio.firenze.it/news/cassa-integrazione-%E2%80%98eventi-meteo%E2%80%99-temperature-elevate )

 

L’Inps ricorda che non si possono presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori per periodi di sospensione o riduzione sovrapponibili, l’una per “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra per “evento meteo” per temperature elevate.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza per evento meteo con temperature elevate riferita a periodi interessati da ordinanze ne sarà tenuto conto in fase di istruttoria.


Per informazioni o chiarimenti, le imprese possono contattare l’Ufficio paghe Confcommercio Arezzo (Alessandro Zeffiri) telefonando al numero 0575 350755 o scrivendo all’indirizzo a.zeffiri@confcommerciofiar.it

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