L’Inps con una circolare fornisce le tanto attese istruzioni in merito all’applicazione della nuova normativa.
Per gli iscritti alle casse:
· CPDEL (Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali);
· CPS (Cassa per le Pensioni ai Sanitari);
· CPI (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate);
· CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori)
che hanno maturato anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva.
La disposizione si applica alle pensioni anticipate, anche con il cumulo dei contributi, e alle pensioni per i lavoratori precoci, i cui requisiti sono maturati dal 1° gennaio 2024.
In particolare, nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, la pensione non può essere di importo superiore a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023. Pertanto l’Inps effettuerà un doppio calcolo di pensione: uno secondo la normativa attuale e uno secondo la normativa previgente e di conseguenza porrà in pagamento il trattamento pensionistico di importo più basso.
Pensione anticipata e precoci: correttivo per gli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio in qualità di infermiere iscritto alla CPDEL
Nei confronti degli iscritti alla CPS e per il personale che cessa dal servizio con la qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL la riduzione della pensione anticipata derivante dall’applicazione delle nuove aliquote è a sua volta ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo dell’accesso a pensione rispetto alla prima decorrenza utile di pensione anticipata e pensione per lavoratori precoci.
Ai fini dell’individuazione della qualifica di infermiere occorre far riferimento alle professioni ricomprese nella classificazione ISTAT 3.2.1.1.1 – Professioni sanitarie infermieristiche.
Pensione anticipata e precoci: deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento
Le nuove aliquote di rendimento non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.
Pertanto continuano ad applicarsi le aliquote di rendimento nei seguenti casi:
La Legge di Bilancio 2024 ha inoltre introdotto una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata e della pensione lavoratori precoci.
Per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, CPS, CPI e CPUG i trattamenti pensionistici in esame decorrono:
Ricordiamo che le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.