Usufruire della Pace contributiva determina un doppio vantaggio, in quanto i periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Questa misura consente di recuperare fino a 5 anni (anche non continuativi) non coperti da contribuzione, a condizione che si collochino nella finestra temporale compresa tra il 31 dicembre 1995 ed il 1° gennaio 2024.
È importante precisare, però, che possono essere riscattati solo i periodi privi di contributi obbligatori che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile avvalersi della Pace contributiva per periodi che precedono la prima occupazione.
Inoltre, la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi lavorativi soggetti a obbligo di versamento contributivo, anche se tale obbligo sia già prescritto.
Rispetto alla misura di Pace contributiva in vigore nel biennio 2019/2021, la principale differenza è che per il 2024 non è prevista la detrazione del 50% della spesa sostenuta. Pertanto, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Requisiti di accesso
La misura è rivolta ai contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, ed agli iscritti alla Gestione separata. Per usufruire della Pace contributiva è essenziale che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione né nella cassa specifica, né in altri fondi previdenziali.
L’accesso avviene attraverso apposita domanda che può essere presentata dall’assicurato, o, in alternativa, dai suoi parenti (inclusi i superstiti) e affini fino al secondo grado, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Nel caso dei lavoratori del settore privato la richiesta di Pace contributiva può essere inoltrata anche dal datore di lavoro.
Onere di riscatto
Relativamente alla sua quantificazione, la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2024 prevede l’utilizzo del metodo di calcolo “a percentuale”, e l’applicazione delle aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile dei 12 mesi precedenti la data della domanda.
È possibile versare l’onere da riscatto sia in un’unica soluzione, sia mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo pari ad almeno 30 euro mensili, alle quali non si applicano gli interessi.
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