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Pensione anticipata: no dell’Inps al convivente caregiver

Il convivente di fatto che assiste un disabile ai sensi della legge n.104/1992 non ha diritto alla Pensione Anticipata con requisiti ridotti, che invece spetta al coniuge o a chi ha contratto un’unione civile.

Il Giudice del lavoro di Milano, con la sentenza n. 178/2024, ha fatto proprio l’orientamento espresso dall’Inps in materia di pensione anticipata per i conviventi che assistono da tempo disabili gravi. Ha quindi ribadito la necessità di una diversa disciplina in questa casistica, a causa dell’instabilità che caratterizza la convivenza in contrapposizione al più stabile assetto di matrimoni e unioni civili.


Pensione Anticipata negata al caregiver: la sentenza

Il Giudice del lavoro di Milano si è pronunciato sul caso di un lavoratore che dal 2020 era convivente di fatto di una persona in condizione di handicap grave.

L’uomo, che già usufruiva dei benefici riconosciuti dalla legge n.104/1992, nel 2022 aveva presentato domanda di pensionamento anticipato. Riteneva infatti di potersi avvalere delle indicazioni contenute nella legge n. 232/2016, che prevede la riduzione del requisito contributivo ai fini dell’accesso a pensione anticipata, per quanti, al momento della richiesta, assistono da almeno sei mesi il coniuge con disabilità grave.

Il beneficio è stato successivamente esteso a chi, al momento della richiesta di pensionamento, assiste da almeno sei mesi la persona con cui ha contratto un’unione civile (articolo 3 del DPCM n.87/2017).


Secondo l’assunto del lavoratore, tali criteri avrebbero dovuto trovare applicazione anche alle convivenze more uxorio disciplinate dalla legge n. 76/2016. Il lavoratore riteneva che, essendo stati in precedenza estesi ai conviventi i benefici previsti dalla legge n. 104/1992, si sarebbe dovuto riconoscere loro anche l’ulteriore diritto al pensionamento anticipato, negato invece dall’Inps.


Il Tribunale di Milano reputa che la convivenza non possa essere equiparata né al matrimonio né all’unione civile. Se, infatti, la fine di quest’ultima o del matrimonio comporta doveri di assistenza e mantenimento, a seguito della conclusione della convivenza, che può avvenire in qualunque momento e senza difficoltà, raramente subentrano obblighi alimentari, i quali comunque devono essere motivati da una situazione di bisogno.

È quindi legittimo estendere al convivente i diritti temporanei relativi all’assistenza in pendenza del rapporto, mentre, in caso di pensione anticipata, il convivente che assiste il disabile sfrutterebbe in modo permanente il beneficio dall’Inps. Contestualmente potrebbe interrompere la convivenza in qualunque momento e senza essere soggetto a obblighi sostanziali.


Enasco 50&Più

Enrica Tironi

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