La Cassazione, con la sentenza n. 24950 del 24 settembre 2024, aveva affermato che per percepire l’Ape Sociale non fosse un requisito fondamentale aver percepito la Naspi. Una posizione, questa, diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta dall’Inps, in accordo con il Ministero del Lavoro.
Successivamente la Cassazione, con la sentenza n. 30258 del 25 novembre 2024, ha riconosciuto il diritto all’Ape Sociale anche per gli occupati saltuari che, dopo aver perso il posto, hanno trovato impiego per pochi mesi. Nello specifico, è stato evidenziato come il requisito non venga meno in caso di rioccupazione del lavoratore con contratti di lavoro a termine e di durata inferiore a sei mesi.
La Suprema Corte ha stabilito che la rioccupazione con contratti a termine di durata inferiore a sei mesi non preclude l’accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, chiarendo come tali brevi periodi lavorativi non interrompano lo status di disoccupato necessario per beneficiare dell’anticipo pensionistico.
La legge n. 205 del 2017 ha ampliato l’accesso all’Ape Sociale, includendo i lavoratori a termine che, nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto almeno 18 mesi di lavoro dipendente.
La Corte ha precisato che questa modifica non altera i requisiti per i lavoratori già inclusi, ma estende la platea dei beneficiari.
La Cassazione ha ribadito che questi vanno riferiti all’ultimo dei lavori – a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi – precedenti la prestazione, considerando irrilevante che dopo la cessazione del suddetto rapporto di lavoro vi sia stata la rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.
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