Dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra Italia e Albania sulla sicurezza sociale: questo permette a lavoratrici e lavoratori di sommare i contributi versati in entrambi i Paesi per raggiungere i requisiti necessari alla pensione internazionale. Nello specifico l’accordo si applica, per l’Italia, ai dipendenti pubblici e privati, lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali e a coloro che versano contributi alla Gestione Separata.
Sempre nella stessa data è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.
I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidono di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: il requisito fondante è che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.
La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:
L’Italia, al pari degli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con i seguenti paesi extracomunitari:
La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.
Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.
I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.
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