I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, possono chiedere all’Istituto di pagare i contributi ridotti al 50%, a condizione che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e siano titolari di pensione Inps.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario:
Il beneficio ha effetto non solo per l’anno in cui è stata presentata la domanda, ma anche per quelli successivi, salvo revoca da parte degli interessati.
L’Inps ha sempre sostenuto ed applicato il beneficio solo ai percettori dei trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo o misto, pubblicando anche un messaggio, il numero 1167/2020, in cui chiariva questa condizione fondamentale, escludendo tra gli eventuali beneficiari della misura coloro che avessero posseduto una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.
Il Ministero del Lavoro e l’Istituto recepiscono il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza Cass. n. 3270/2025) che ha osservato come il legislatore non abbia inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive.
La Corte ha infatti precisato che la disposizione di cui all’articolo 59, co. 15 della legge n. 449/1997 stabilisce in favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di trattamento pensionistico diretto (es. pensione di anzianità, trattamento di invalidità) che continuano a lavorare, la riduzione, a richiesta, dell’onere contributivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste nel dimezzamento dell’aliquota IVS (restano invariate le quote per maternità) prevista per le gestioni autonome che passa così dal 24% al 12% dell’imponibile reddituale. La riduzione riguarda anche la quota eccedente il minimale.
Secondo la Cassazione l’operato dell’Ente Previdenziale è errato, in quanto la norma non stabilisce alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento. Nello specifico la disposizione, nella parte in cui prevede che per i pensionati «per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà», si spiega agevolmente in ragione delle diverse modalità di computo della pensione. Solo per questi pensionati (cioè per coloro per i quali il calcolo della pensione è correlato alla retribuzione) il legislatore avrebbe dovuto disporre la corrispondente riduzione del supplemento di pensione.
Adeguandosi al nuovo orientamento l’Inps precisa che l’agevolazione contributiva spetta, su richiesta, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) ultra sessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
Per poter fruire della riduzione contributiva è necessario presentare l’apposita domanda. Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale. Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.
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