L’indennità di discontinuità è un sostegno economico riconosciuto a favore dei seguenti lavoratori del settore dello spettacolo:
La Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità sui requisiti di accesso per richiedere l’Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo: innalzato a 35.000 euro il limite di reddito IRPEF e previste condizioni agevolate per gli attori cinematografici, che potranno accedere alla prestazione con sole 15 giornate contributive nell’anno precedente o 30 nei due anni precedenti, anziché le 51 solitamente richieste.
L’Istituto con un messaggio comunica che a partire dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello Spettacolo per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Per accedere all’Indennità di discontinuità, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1° gennaio 2026:
Requisito: Cittadinanza / Condizione: Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
Requisito: Residenza / Condizione: Essere residente in Italia da almeno 1 anno
Requisito: Reddito complessivo IRPEF / Condizione: Non superiore a 35.000 euro nell'anno d'imposta precedente
Requisito: Contributo FPLS / Condizione: Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS. Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domanda.
Requisito: Prevalenza reddito da attività FPLS / Condizione: Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l'iscrizione al FPLS
Requisito: Contratti a tempo indeterminato / Condizione: Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell'anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
Requisito: Pensione / Condizione: Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto
L’Indennità di discontinuità viene erogata in un’unica soluzione su domanda, per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo, per un massimo di 312 giornate all’anno.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
INFORMAZIONI
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