Tra le principali prestazioni collegate al reddito rientrano l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, la somma aggiuntiva, comunemente denominata “quattordicesima”, le pensioni ai superstiti.
L’INPS ha l’obbligo di verificare annualmente i redditi rilevanti effettivamente percepiti dai titolari delle prestazioni collegate al reddito e, per acquisire queste informazioni, avvia annualmente la cosiddetta campagna reddituale, pubblicando un messaggio informativo sul proprio sito istituzionale, indicando l’anno per il quale devono essere acquisite le informazioni reddituali, e comunicandolo direttamente agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:
A loro volta, i titolari delle prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, se rilevanti, anche quelli del coniuge e dei familiari, per non incorrere nella sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento.
Per ragioni di semplificazione, e per consentire che la verifica dei redditi venga effettuata su dati consolidati, l’INPS effettua il controllo attraverso le varie fonti disponibili, fra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentata dai pensionati, e dai familiari interessati, tramite i modelli 730 o REDDITI PF.
Il cittadino che dichiara integralmente all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito non è tenuto a trasmettere un’ulteriore dichiarazione all’INPS.
I cittadini che, invece, devono comunicare la situazione reddituale rilevante all’INPS possono farlo:
È importante sottolineare che se la comunicazione non viene trasmessa entro i termini indicati dall’INPS nel messaggio annuale di avvio campagna reddituale, la prestazione collegata al reddito dovrà essere sospesa.
La sospensione si concretizza materialmente nell’applicazione di una trattenuta sulla pensione che viene effettuata, generalmente, nei mesi di agosto e settembre e il cui importo è pari al 5% dell’importo lordo della pensione erogata nel mese di luglio dello stesso anno.
Il pensionato viene sempre informato delle ragioni della trattenuta, sia con una comunicazione dedicata che attraverso la descrizione della trattenuta nel cedolino della pensione.
L’INPS, in ogni caso, prima di procedere alla sospensione della prestazione, individua i pensionati le cui informazioni reddituali non siano pervenute, né tramite Agenzia delle Entrate, né tramite dichiarazione dall’interessato con il servizio RED Precompilato o attraverso CAF/soggetto abilitato convenzionato; invia quindi agli interessati una lettera di sollecito indicando entro quali termini, e con quali modalità, sono tenuti a provvedere all’invio delle informazioni necessarie.
A seguito della sospensione, se l’interessato continua a non comunicare nei termini indicati dall’Istituto la propria situazione reddituale per l’anno oggetto di verifica, la prestazione collegata al reddito viene revocata dall’INPS in via definitiva, con recupero delle somme pagate (art. 35, comma 10-bis del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009).
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