Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo/misto.
Con questo beneficio, ad esempio, un lavoratore che ha svolto 12 anni di lavoro effettivo con una percentuale di invalidità superiore al 74% potrà contare su un “bonus” contributivo di due anni: questo potrà essere utilizzato per guadagnare la pensione anticipata con due anni di anticipo.
I destinatari del beneficio sono:
La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta però per i soli periodi di attività alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonché della generalità dei lavoratori autonomi. Inoltre non è cumulabile con altre maggiorazioni convenzionali della contribuzione per la medesima menomazione (in particolare l’abbuono contributivo di 4 mesi per ogni anno di lavoro riconosciuto ai lavoratori non vedenti).
Se la maggiorazione dell’anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002 poiché la L.388/2000, art. 80, c. 3, riconosce il beneficio dal 2002.
La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.
Il beneficio nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni è riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.
La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.
Secondo la disciplina dell’invalidità civile e la prassi INPS la decorrenza del diritto è il beneficio decorre dalla data del verbale di accertamento che riconosce l’invalidità al 75% (o dal giorno successivo alla domanda amministrativa, se posteriore).
L’attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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