La denominazione “Riso Venere” nei menù è utilizzata in maniera corretta solo se indica la specifica varietà di riso commercializzata da Riso Scotti Spa, titolare esclusivo del marchio “Venere®”.
Riso Scotti S.p.A. ha ottenuto, in esclusiva mondiale, la
licenza d’uso del marchio “Venere®” “
per contraddistinguere riso Venere finito, prodotti a base di riso Venere e che hanno il riso Venere come ingrediente” ed è pertanto
l’unico soggetto titolato a commercializzare riso
e prodotti a base di riso con questa denominazione.
Ricordiamo pertanto che la denominazione “Riso Venere” nei menù è corretta e non contravviene la legge
solo se nelle preparazioni a cui fa riferimento è impiegata
la specifica varietà oggetto della licenza (la varietà vegetale comunitaria “Oryza sativa L. Venere”, di titolarità esclusiva della cooperativa agricola Sa.pi.se., che ne detiene il marchio) e non altre varietà di riso nero diverse da quello commercializzato da Riso Scotti Spa.
L’utilizzo non corretto della denominazione potrebbe esporre il titolare dell’esercizio al reato di frode in commercio di cui all’art. 515 del c.p., che punisce, tra l'altro, il soggetto che, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico consegni all’acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.
Per maggiori informazioni invitiamo le imprese interessate a contattare gli uffici della Confcommercio Firenze Arezzo.
INFORMAZIONI
Fipe Confcommercio Firenze Arezzo: Cristiano Beligni
Telefono 0575 350755
Email c.beligni@confcommerciofiar.it