L’uso del bagno all’interno dei pubblici esercizi è riservato ai clienti. La disposizione non è nuova per gli operatori del settore, ma è tornata alla ribalta dopo quanto accaduto a Venezia, dove si è scatenata una rissa tra camerieri di un bar e turisti che volevano usufruire del bagno senza consumare.
Vale quindi la pena riportare l’attenzione sull’argomento, piuttosto spinoso.
La normativa impone al proprietario del bar o del ristorante l’obbligo di dotarsi di servizi igienici a norma e funzionanti e di metterli a disposizione dei clienti (oltreché del personale) in conformità, tra l’altro, con quanto generalmente viene prescritto dai Regolamenti di igiene delle diverse amministrazioni comunali.
Di converso, attualmente non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i pubblici esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici. Sul punto si è però espresso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. 691/2010, ha disposto l’annullamento delle disposizioni del Regolamento comunale di Firenze che prevedevano, quale requisito strutturale degli esercizi di somministrazione, la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia aperto “a chiunque ne faccia richiesta”.
Secondo il Tribunale Amministrativo, tra le motivazioni che hanno portato all’annullamento delle disposizioni comunali vi è l’irragionevolezza e la sproporzione che un simile obbligo potrebbe comportare per i pubblici esercizi, anche in ragione della mancata previsione di qualsivoglia meccanismo compensativo dell’onere economico sopportato.
Occorre infatti sottolineare che la gestione di una toilette comporta un costo per il titolare. Allestire un bagno per turisti, passanti o, comunque, non consumatori, non è quindi un compito dei pubblici esercizi, i quali rimangono liberi di riservare tale possibilità limitatamente ai propri clienti.
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