La Regione Toscana ha fissato il calendario con la Delibera n. 1345. Le vendite di fine stagione dureranno sessanta giorni. Obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto applicata
Le vendite di fine stagione invernale in Toscana inizieranno giovedì 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) e si concluderanno dopo sessanta giorni esatti. Lo ha deciso la Regione Toscana con la delibera n. 1345 del 28 novembre scorso. A seguire, ricordiamo le principali regole per il corretto svolgimento delle vendite in saldo.
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto applicata.
- Modifiche e/o adattamenti sartoriali: sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
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