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CITTADINI BRITANNICI IN ITALIA, PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DOPO LA BREXIT

L’INPS chiarisce i criteri per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità ai cittadini britannici residenti in Italia.


Il Regno Unito ha negoziato con l’Unione europea un accordo sulle modalità del recesso, al fine di garantire la protezione sociale recipro- ca dei cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché dei relativi familiari.

La Brexit si è realizzata tra- mite due accordi:

  1. l'accordo di recesso (WA acronimo per Withdrawal Agreement) applicabile a fa- vore dei cittadini italiani e lo- ro familiari e superstiti, resi- denti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020;

  2. l’accordo sugli scambi commerciali e la coopera- zione (TCA acronimo per Tra- de and Cooperation Agree- ment) ed il Protocollo sul co- ordinamento della sicurezza sociale (PSSC) applicabile ai cittadini italiani, familiari e su- perstiti, che si trasferiscono in Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.


Obiettivo dell’accordo è anche la tutela dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. Sulla base del quadro nor- mativo richiamato, devono considerarsi equiparati ai cit- tadini dell’Unione europea, i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazio- nale entro il 31 dicembre 2020. Essi infatti mantengo- no i diritti connessi al sog- giorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono co- stituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle prestazioni già in godi- mento.

Pertanto, qualora nei con- fronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 di- cembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sul- l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR o altri archivi anagra- fici), non dovrà richiedersi l’esibizione di ulteriori ti- toli di soggiorno legale di- versi da quelli già posse- duti a tale data.

Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Uni- to non residenti nel terri- torio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presen- tino istanza per le citate pre- stazioni, si applicheranno le disposizioni previste in ma- teria di documenti di sog- giorno per i cittadini extra- comunitari.

L’INPS, con la circolare n. 154 del 18 ottobre 2021, chiarisce i criteri per il rico- noscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, a so- stegno della famiglia, di in- clusione sociale e di invalidità civile (che prevedono il requi- sito della residenza in Italia del titolare) ai cittadini del Re- gno Unito residenti in Italia. Devono considerarsi equipa- rati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicem- bre 2020, i quali mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data e non devono costituire un nuovo status di soggiorno, ai fini dell’accesso alle presta- zioni di assistenza sociale o al mantenimento delle pre- stazioni già in godimento.
Prestazioni riconosciute

È riconosciuto il diritto alle seguenti prestazioni:

  • prestazioni assistenziali a so- stegno della famiglia (asse- gno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’in- troduzione di forme di sup- porto presso la propria abi- tazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);

  • assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335;

  • prestazioni di invalidità ci- vile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handi- cap e disabilità);

  • prestazioni di inclusione so- ciale e contrasto alla po- vertà (reddito di cittadinan- za, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).


Rilascio del documento di soggiorno elettronico

A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere presso la Questura di resi- denza, un documento di soggiorno in formato digi- tale. Tale documento rappre- senta un diritto per i cittadini del Regno Unito (se ricorrono le condizioni), ma non costi- tuisce un obbligo.

I diritti acquisiti prima del recesso dall’Unione europea sono, infatti, garantiti dal WA e non dal possesso del suddetto documento, poten- do i cittadini britannici dimo- strare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 anche trami- te altri validi documenti di riconoscimento di cui risul- tino titolari.
Contatti

Ufficio Enasco Arezzo e CAAF: Enrica Tironi

Tel. 0575 354249

Mail. e.tironi@enasco.it

 
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