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Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019, hanno diritto all'esonero parziale dal pagamento dei contributi 2021.


Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 e di favorire la ripresa dell’attività esercitata dai lavoratori autonomi, la Finanziaria 2021 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 per i seguenti soggetti:

  • iscritti alle Gestioni previdenziali INPS


 

  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali)


con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Risultando ancora in corso le attività di verifica dei requisiti e di rilascio delle procedure di trasmissione delle istanze di riesame, le richieste di rimborso e compensazione possono essere inviate anche dopo il 31 dicembre 2021.
Istanze di rimborso

La domanda di rimborso va presentata:

  • per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”;

  • per i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.


Istanze di compensazione

La domanda di compensazione va presentata:

  • per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti al riconoscimento dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione, nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.


In caso di ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, le stesse potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell'oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”;

I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.
Contatti

Area fisco e contabilità: dott.ssa Stefania Dei

Tel. 0575 350755

Mail. stefania.dei@confcommercio.ar.it
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