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CONGEDO PARENTALE COVID, PROROGA FINO AL 31 MARZO

Il congedo parentale Covid è stato prorogato fino al 31 marzo 2022: vediamo insieme chi può farne richiesta, i requisiti per ottenerlo e tutte le novità.


L’Inps rende operativa la proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

La procedura di domanda era già stata adeguata e aperta, prevedendo l’applicabilità al 31 dicembre 2021, mentre adesso è confermata l’estensione fino al 31 marzo, contestualmente allo stato di emergenza per Coronavirus.

Possono usufruire della prestazione: i genitori lavoratori dipendenti, autonomi iscritti all’Inps o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, anche collocatari o affidatari.

Il congedo può essere fruito, in forma giornaliera oppure oraria, da uno solo dei due genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni. In caso di domanda presentata da genitori conviventi con il figlio (o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave) per gli stessi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata prima, a far data dalla data di presentazione.

Il congedo viene erogato qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • il genitore deve essere un lavoratore dipendente, o iscritto in via esclusiva alla Gestione separata o essere un lavoratore autonomo iscritto all’Inps;

  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

  • deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo;

  • l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

  • la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

  • la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.


Figli con disabilità grave

Per i figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la prestazione può essere fruita indipendentemente dalla convivenza e senza limiti di età. Oltre ai casi illustrati, ottenuto il riconoscimento di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992, il genitore può fruire del congedo parentale Covid anche qualora sia chiuso il centro diurno assistenziale, con provvedimento contenente la durata della sospensione.

Per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’Inps.

Il “Congedo parentale SARS COV-2” può essere fruito per gli eventi tutelati che si verifichino nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Il congedo può essere richiesto per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, per la durata del periodo riportato nelle documentazioni necessarie. Nel caso in cui le certificazioni proroghino il periodo individuato oppure nel caso di attestazioni emesse per lo stesso o per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi disposti.

Per i periodi di astensione fruiti viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito per gli iscritti alla Gestione separata e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge per i lavoratori autonomi in base alla tipologia di attività svolta. Per i lavoratori dipendenti l’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto. In questo caso costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. In alternativa a conguaglio delle indennità di maternità. È inoltre utile sapere che il periodo di fruizione della prestazione è coperto da contribuzione figurativa.

Il genitore viene indennizzato su base giornaliera, anche nel caso fruisca del congedo in modalità oraria.

Per i lavoratori dipendenti gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021, possono essere convertiti nel “Congedo parentale SARS COV-2” e non possono essere indennizzati a titolo di congedo parentale.

Il genitore potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS COV-2” per i periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda.

Nel caso non sussistano i requisiti per la fruizione della prestazione, l’Istituto provvederà alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.
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