Il decreto Sostegni bis ha introdotto la nuova indennità di disoccupazione ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Vediamo tutte le novità.
Il
decreto Sostegni bis ha introdotto la nuova
indennità di disoccupazione ALAS, rivolta ai
lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti
dal 1° gennaio 2022.
L’indennità di
disoccupazione ALAS spetta anche ai lavoratori autonomi a tempo determinato e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non percepire di Reddito di cittadinanza;
- d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
La domanda di
disoccupazione ALAS andrà presentata
dal lavoratore all'INPS in via telematica
entro 68 giorni dalla:
- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo;
- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
L’importo della disoccupazione ALAS corrisponderà al:
- 75% del reddito medio mensile nel caso in cui questo sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro, annualmente rivalutato;
- 75 % incrementato dal 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il suddetto importo, in caso il reddito medio mensile sia superiore.
In ogni caso non potrà superare l'importo massimo mensile di
1.335,40 euro nel 2021 e verrà corrisposta mensilmente per un
massimo di 6 mesi.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
Sull’indennità ALAS
non competono gli assegni per il nucleo familiare.
Decorrenza dell’indennità di disoccupazione ALAS
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, in caso la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, in caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo.
Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione in caso di:
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione, ad esempio NASpI, DIS-COLL;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non scelga per l’indennità ALAS.
L’indennità ALAS è incompatibile:
- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative;
- con il Reddito di cittadinanza;
- con la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;
- con le indennità di malattia e maternità.
L’indennità ALAS è invece compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. In caso contrario la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità di disoccupazione ALAS.
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