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INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ PER AUTONOMI: MENSILITÀ AGGIUNTIVE NEL 2022

Dal 1° gennaio 2022 l'INPS ha introdotto due importanti novità circa l'indennità di maternità e paternità per autonomi: sono previste infatti tre mensilità aggiuntive. Vediamole nel dettaglio.


L'Inps, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, indica due importanti novità della legge di Bilancio 2022: l'estensione dell'indennità di maternità e paternità per le lavoratrici o per i lavoratori autonomi e la stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

L'articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 protrae di ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità l’indennità di maternità per lavoratrici e lavoratori autonomi. Di fatto si avranno 3 mensilità aggiuntive nel 2022.

In passato, per queste lavoratrici l’indennità veniva riconosciuta per due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. In caso di adozione o affidamento di minore, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore.

In base alla circolare, si ricorda che è necessaria la regolarità contributiva anche per gli ulteriori 3 mesi di indennità. Il congedo parentale facoltativo per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore potrà essere fruito solamente dopo la fine dell’intero periodo indennizzabile di maternità.

La misura riguarda nello specifico:

  • le lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie;

  • le lavoratrici autonome;

  • le imprenditrici agricole;

  • le libere professioniste iscritte ad un ente che preveda forme obbligatorie di previdenza.


Queste categorie di lavoratrici devono aver dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità.

Alle libere professioniste/liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata - che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e/o rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.


Gli ulteriori 3 mesi di indennità si applicano anche in caso di adozione o affidamento.

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, sempre che rientrino nei limiti di reddito previsti,  può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati);

  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;

  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum


La circolare specifica anche che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi:

  • quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022;

  • quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022.


Non possono essere indennizzati invece gli ulteriori 3 mesi di maternità e paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. In questo caso restano indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Le madri lavoratrici autonome il cui periodo di maternità sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022 hanno diritto all’ulteriore periodo di indennità di maternità.

Le lavoratrici madri hanno diritto all’ulteriore indennità anche se il periodo di maternità è iniziato prima del 1° gennaio 2022 ma si estenda dopo questa data.

L’indennità non può essere concessa nei casi in cui il periodo di maternità o di paternità si sia concluso prima del 1° gennaio 2022.

Altra importante novità è contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021 che ha definito a partire dal 2022, le norme sul congedo per i padri lavoratori dipendenti che possono usufruire di 10 giorni per il congedo obbligatorio e di 1 giorno per il congedo facoltativo.

Il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo alle seguenti condizioni:

  • entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche in caso di parto prematuro;

  • in caso di morte perinatale del figlio;

  • per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non), nonché per il collocamento temporaneo.


Il congedo obbligatorio è fruibile indipendentemente dal diritto della madre e può essere riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Il congedo facoltativo del padre invece, è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

La domanda di indennità di maternità e paternità per autonomi va presentata all’INPS solo dai lavoratori ai quali l'indennità è erogata dall'Istituto stesso. Gli altri invece devono comunicare la fruizione del congedo esclusivamente al proprio datore di lavoro.
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