La manovra finanziaria del 2022 ha introdotto alcune importanti novità che riguardano i lavoratori fragili e le loro tutele.
L'articolo 1, co. 26 del dl n. 18/2020 per i
lavoratori dipendenti del settore privato aveva equiparato
alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il
periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La norma aveva trovato efficacia nel 2020 e nel 2021, ma non è stata prorogata.
Il comma 2 dell’articolo 26, inoltre, aveva
equiparato a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità». Questo era rivolto sia ai lavoratori dipendenti nel settore privato, sia a quelli nel settore pubblico, i quali non potessero svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
Rientravano in questa definizione i lavoratori in possesso del
riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi della legge n. 104/1992) oppure in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
Ora l'Inps spiega che entrambe le tutele non sono state rinnovate oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto,
per l’anno 2022 non è possibile ottenere il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili.
Dal 1° gennaio 2022 infatti, il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) per contatto da COVID-19, non sarà più indennizzabile a titolo di malattia.
Stesso dicasi per i
lavoratori fragili (sia del settore privato che del settore pubblico) che non possano lavorare in modalità agile. L’Inps infatti, conferma lo
stop all'indennità per i lavoratori dipendenti del privato.
Per quanto riguarda gli eventi avvenuti tra il 2021 e 2022 l'indennizzo riguarderà solo le giornate del 2021. L'unica tutela rinnovata infatti, sarà quella relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 28 febbraio 2022.
Per quanto riguarda il
contagio da COVID-19 resta, invece, sempre indennizzabile come malattia.
Per i lavoratori del settore pubblico, inoltre, sia la malattia sia la quarantena da COVID-19 continueranno ad essere equiparate al ricovero ospedaliero.
Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.
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