Le ultime sentenze di tribunali e Corte costituzionale, hanno allargato la platea
di beneficiari della
pensione di reversibilità, coinvolgendo una serie di persone precedentemente escluse dal sostegno pensionistico dedicato ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto.
La Corte Costituzionale, nella
sentenza n. 88 del 5 aprile 2022, si è così espressa:
“È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione”.
Si dichiara così
l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
Non saranno più quindi solo le mogli vedove a usufruire della pensione di reversibilità o indiretta, ovvero la forma di sostegno pensionistico dedicata ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore) deceduto. Il diritto alla
pensione di reversibilità è stato esteso anche ai nipoti maggiorenni, orfani dei genitori e inabili al lavoro.
L’Inps riconosce la pensione ai superstiti in caso di decesso del pensionato (
pensione di reversibilità) o dell’assicurato (
pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del “dante causa”.
La
pensione indiretta, invece, viene riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Vediamo chi sono i beneficiari della
pensione di reversibilità:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In caso di nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale:
- ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa e che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26 anno di età.
Riguardo l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.
Circa i
figli studenti, questi hanno diritto alla pensione ai superstiti anche nel caso svolgano un’attività lavorativa dalla quale deriva un minimo reddito. Il reddito annuo non deve essere superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato del 30%, riproporzionato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
- In assenza del coniuge e dei figli oppure anche esistendo essi, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- In assenza del coniuge, dei figli o del genitore oppure se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato oppure pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
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