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Assegno Unico e Universale per nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico che consiste in un beneficio economico mensile per i nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).


La legge di riferimento, ha previsto che l’assegno unico vada anche in favore dei nuclei familiari percettori di RdC (in presenza di figli minorenni, maggiorenni sino a 21 anni, o disabili a prescindere dall’età anagrafica) con una procedura semplificata.

In questi casi l’assegno viene corrisposto in misura ridotta (si parla di «integrazione RdC/AU») e d’ufficio direttamente sulla Carta RdC dall’Inps (ovvero, non serve domanda di AUU).

l’Istituto acquisisce tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’integrazione dalla DSU utilizzata per la liquidazione dell’RdC (Indicatore ISEE, composizione del nucleo familiare, presenza di figli maggiorenni disabili) così come sono considerati già integrati i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno.

Sulle base di questi dati l’Inps ha già liquidato le prime «integrazioni RdC/AU» a partire dal mese di aprile. In alcuni casi tuttavia, le informazioni in possesso tramite la DSU non sono sufficienti ed il nucleo familiare potrebbe non aver ricevuto l’integrazione o ricevuto una somma inferiore al dovuto.

In questo caso occorre produrre il modello «RdC-Com/AU» e autocertificare i requisiti mancanti.  

L’Inps con messaggio del 30 maggio 2022, comunica il rilascio in procedura del modello RdC – Com AU e le modalità con cui compilarlo.

In particolare il «modello RdC – Com AU» va presentato:

  • se c’è un figlio maggiorenne non disabile, per attestare la sussistenza delle condizioni che consentono l’erogazione dell’AUU fino al 21° anno di età: es. prosecuzione della formazione scolastica, professionale o iscrizione ad un corso di laurea, frequenza di un tirocinio, eccetera;

  • se il nucleo familiare è composto da un solo genitore (es. genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi);

  • per dichiarare le condizioni che consentono la maggiorazione temporanea dell’AUU (Isee non superiore a 25.000€ e fruizione nel 2021 degli ANF da parte di almeno un componente del nucleo familiare);

  • per dichiarare che entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.


Per i figli maggiorenni la presentazione del modello è indispensabile per consentire la prosecuzione del beneficio al compimento della maggiore età. In tal caso il modello può essere trasmesso direttamente dal figlio maggiorenne.

Nel caso di genitore unico il modello serve per riscuotere anche il restante 50% dell’integrazione che, altrimenti, può essere erogata solo previa apposita domanda di AUU da parte dell’altro genitore.
Ad esempio il modello va trasmesso, nonostante la separazione o un divorzio, in caso l’altro genitore acconsenta all’erogazione anche della sua quota al genitore convivente con il figlio.

Può sorgere l’esigenza di presentare il modello anche da parte di nuclei RdC complessi, dove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti. In questa ipotesi il modello serve per dichiarare la filiazione dei figli dell’altro componente (es. i figli della sorella convivente il dichiarante).

Occorre prestare molta attenzione alle tempistiche: l’integrazione RdC/AU infatti, verrà corrisposta dall’Inps a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello. Ad esempio se è presentato il 15 ottobre l’integrazione verrà corrisposta dall’Inps sulla Carta RdC dal mese di novembre.

Tuttavia se è presentato entro il 30 giugno si procede al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Il modello va trasmesso esclusivamente tramite modalità telematica direttamente sul sito Inps (previa autenticazione con SPID, CIE o CNS) oppure tramite un istituto di patronato.
Abilitati alla trasmissione i/il genitori/e che fanno parte del nucleo RdC nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione RdC/AU (o il tutore purché la domanda di RdC sia stata presentata dallo stesso tutore) o dai figli maggiorenni.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per la presentazione del modello RdC/AU, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco

 
50&Più Arezzo: Enrica Tironi

Tel. 0575 354292

Mail. e.tironi@enasco.it
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