Il Decreto Aiuti bis ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere d’acquisto dei pensionati, il riconoscimento in via transitoria di un incremento di due punti percentuali.
Con la circolare 114/2022 infatti l’Inps, ha fornito le istruzioni sull'aumento delle pensioni per le mensilità da ottobre a dicembre e tredicesima.
Ogni anno i trattamenti pensionistici erogati dall’Inps, subiscono alcune revisioni degli importi per adeguarli al costo della vita. La revisione è chiamata “perequazione” ed ha lo scopo di proteggere il potere d’acquisto delle pensioni rispetto all’aumento del tasso d’inflazione.
Di solito la perequazione viene applicata nel mese di gennaio di ciascun anno, in base all’incremento dell’indice dei prezzi di consumo certificati dall’Istat. Per il 2022 spiega l’Inps, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari all’1,7% dal 1 gennaio 2022.
L’incremento verrà riconosciuto alle pensioni di importo lordo fino a 2 mila 692 euro mensili (ovvero 35mila euro all’anno).
Percepiscono l’anticipazione anche le pensioni più alte di 2.692 euro al mese, ma più basse di 2.744 (cifra che si ottiene sommando al tetto l’aumento spettante). In questo caso, spetta solo la parte che porta la pensione a 2.744 euro.
L’aumento perequativo si applica nei seguenti casi:
- sulle pensioni di inabilità;
- sull’assegno mensile di assistenza;
- sulla pensione per sordi;
- sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
Riportiamo di seguito la tabella degli aumenti fornita dall'Inps:
Importo limite di applicabilità |
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€ 2.692,00 |
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minimo INPS |
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€ 524,35 |
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% aumento |
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2,00% |
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DA |
A |
% aumento |
incremento massimo nella fascia |
incremento massimo di salvaguardia |
limite di salvaguardia |
1° fascia |
0 |
€ 2.097,40 |
2,00% |
€ 41,95 |
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2° fascia |
€ 2097,41 |
€ 2.621,75 |
1,80% |
€ 9,44 |
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3° fascia |
€ 2621,76 |
€ 2.692,00 |
1,50% |
€ 1,05 |
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4° fascia |
€ 2692,01 |
€ 2744,44 |
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€ 52,44 |
€ 2.744,44 |
Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44 |
- L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
- Il predetto importo sarà identificato nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
- L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità.
- Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
- L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
Effetto transitorio
L’aumento in ogni caso non avrà effetto sui limiti reddituali delle prestazioni collegate al reddito (es. pensioni di invalidità) e dal 1° gennaio 2023 sarà riassorbito in occasione delle normali operazioni di rinnovo delle pensioni. Si tratta, in sostanza, di un anticipo privo di
qualsiasi effetto benefico nel futuro (non c’è alcun trascinamento).
Tra le prestazioni erogate dall’Inps, non sono invece considerate:
- prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale);
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato;
- indennizzo per cessata attività commerciale.
Inoltre la perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale e nello specifico:
- indennità di accompagnamento;
- indennità per ciechi parziali;
- indennità per ciechi assoluti;
- indennità di comunicazione;
- indennità di frequenza e indennità di talassemia.
Nel caso specifico delle pensioni dei giornalisti iscritti all’INPGI, l’Istituto ricorda che nonostante il trasferimento alla gestione Inps si applica la perequazione definitiva per il 2021 all’1,9 per cento, in quanto già in vigore prima del trasferimento.
Il
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