Il d. lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha attuato la direttiva UE n. 2019/1158, che ha la finalità di favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
In particolare:
- ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dall’art. 33, c. 3, legge n. 104/1992;
- ha modificato la disciplina del congedo parentale ordinario e del prolungamento del congedo parentale di cui agli artt. 33 e 34, d. lgs. n. 151/2001;
- ha introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti ai quali può è concesso in via prioritaria il congedo straordinario (art. 42, c. 5, d. lgs n. 151/2001). Ha inoltre previsto che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione sia prevista la convivenza con il disabile a cui prestare assistenza, questa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
L’INPS con la circolare n.39 del 04.04.2023 fornisce indicazioni amministrative ai fini del riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare la circolare fornisce istruzioni che interessano:
- i permessi della Legge 104;
- il prolungamento del congedo parentale;
- il congedo straordinario.
Una delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, rispetto ai permessi lavorativi previsti dalla
Legge 104, è quello di aver
eliminato il cosiddetto
“referente unico dell’assistenza” secondo il quale
un solo lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – potesse fruire dei
3 giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Grazie a questa modifica,
dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022),
il diritto può essere riconosciuto, su richiesta,
a più soggetti tra quelli aventi diritto,
che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Dal 13 agosto 2022 hanno diritto a richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere lo stesso individuo più soggetti, che possono fruirne alternativamente tra di loro; resta fermo il limite complessivo di tre giorni al mese.
L’Istituto invia al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente il provvedimento di autorizzazione con cui precisa il limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto di assistere il disabile.
La circolare chiarisce poi alcuni dettagli in merito alla cumulabilità di permessi e congedo. Vengono in particolare chiarite le regole di
cumulabilità tra:
- giorni di permesso mensili(art. 33, comma 3, legge n. 104/1992),
- prolungamento del congedo parentale(art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)
- ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale(art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).
La fruizione di questi tre benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, chiarisce l’INPS, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.
Vediamo di seguito un esempio:
- Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentaleoppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivigià oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
2. Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale o di ore di riposo ad esso alternative, l’INPS sospenderà tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’art. 33, c. 3, legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, e le riattiverà d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Inoltre, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale o delle ore di riposo giornaliero ad esso alternative l’Istituto non accoglierà altre domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto disabile grave.
Il decreto, ha previsto inoltre che i periodi di
prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di:
- ferie;
- riposi;
- tredicesima;
- gratifica natalizia;
ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Quest’ultima può derogare solo riguardo agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva può quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.
Alla luce delle novità introdotte possono fruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” del disabile grave;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
- uno dei “figli conviventi” del disabile grave, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” del disabile grave nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” del disabile grave nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
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