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Annullamento saldo e stralcio contributi: domanda all’Inps per il ripristino entro il 10 novembre

L’Inps con la circolare n.86/2023 ha fornito le indicazioni per richiedere l’annullamento del saldo e stralcio contributi con il conseguente ripristino della posizione contributiva


L’annullamento dei debiti contributivi, a seguito delle operazioni di saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (previsto nel decreto-legge 199/2018 e dalla legge 197/2022) hanno comportato una riduzione della posizione contributiva ai fini pensionistici per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

La normativa in questione ha disposto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

Tra i debiti coperti dal saldo e stralcio rientrano anche quelli contributivi verso l’Inps. L’annullamento del debito e la contestuale decadenza dell’obbligo di versamento, incide in maniera negativa anche sul monte contributivo ai fini della pensione, visto che la posizione previdenziale risulta alimentata in funzione dell’effettivo versamento della contribuzione prevista per legge.

Visto che queste categorie di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa cresce in proporzione alla contribuzione versata: la norma introdotta dal decreto lavoro, quindi, interviene per evitare che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.

Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto per i contribuenti iscritti alle Gestioni:

  • degli artigiani e dei commercianti

  • dei lavoratori autonomi agricoli

  • dei committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS


la possibilità di ricalcolare i debiti annullati con l’obiettivo di tutelare le posizioni assicurative.

In questo modo tali soggetti potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili da versare entro la scadenza del 31 dicembre.

Chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023) i debiti risultavano oggetto di:

  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;

  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;

  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.


L’Istituto, viste le due diverse misure di stralcio, ha predisposto due specifici modelli di domanda, tramite i quali i contribuenti potranno richiedere:

  • dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

  • il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.


In fase di domanda gli interessati dovranno:

  • indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

  • selezionare la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione o a rate;

  • impegnarsi a effettuare il versamento integrale della somma dovuta, a titolo di contributi e sanzioni civili, entro il 31 dicembre 2023;

  • dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.


La richiesta deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 tramite una delle seguenti modalità a seconda della categoria di appartenenza:

  • lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti: selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” dal “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”;

  • lavoratori agricoli autonomi: selezionando la voce “Avvisi di addebito” dal “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”;

  • committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS: selezionando la voce “Altro” dal “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della struttura INPS territorialmente competente;

  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS: selezionando la voce “Altro” dal “Cassetto previdenziale Liberi professionisti” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della struttura INPS territorialmente competente.


In caso di decesso del titolare dei crediti stralciati si può inviare una PEC all’indirizzo della struttura Inps territorialmente competente.

Dopo che l’Istituto avrà accettato la richiesta, calcolato e comunicato l’importo dovuto dai contribuenti, questi dovranno procedere al pagamento entro il 31 dicembre 2023 in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo.

Per il calcolo delle sanzioni civili e per gli altri dettagli non specificati si rimanda al testo integrale della suddetta circolare Inps.

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