Il d. lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha attuato la direttiva UE n. 2019/1158, che ha la finalità di favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza
Il decreto n. 105/2022:
- ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dall’art. 33, c. 3, legge n. 104/1992;
- ha modificato la disciplina del congedo parentale ordinario e del prolungamento del congedo parentale di cui agli art. 33 e 34, d. lgs. n. 151/2001;
- ha introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti cui può essere concesso in via prioritaria il congedo straordinario (art. 42, c. 5, d. lgs n. 151/2001). Ha inoltre previsto che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione sia prevista la convivenza con il disabile a cui prestare assistenza, questa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
Fino al 12 agosto 2022 la fruizione dei giorni di permesso di cui all’art. 33, c. 3, legge n. 104/1992 per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori. A tale proposito ricordiamo che il d. lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto,
dal 13 agosto 2022 hanno diritto di chiedere i permessi legge 104/92 per assistere lo stesso individuo più soggetti, che possono fruirne alternativamente tra loro. Resta fermo il limite complessivo di tre giorni al mese.
Affinché il beneficio venga riconosciuto a ogni richiedente, occorre che ciascuno alleghi nella domanda da trasmettere all’Inps la dichiarazione del disabile di volersi far assistere dall’istante.
Alla luce della nuova normativa, dal 13 agosto 2022 possono fruire del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, in ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” del disabile grave;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, del disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
- uno dei “figli conviventi” del disabile grave, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” del disabile grave nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” del disabile grave nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Con un recente messaggio l’Inps precisa che, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, diversamente da quanto previsto per i permessi L. 104/1992 che possono essere richiesti da più lavoratori per lo stesso soggetto disabile.
La disposizione va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Ricordiamo che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. È invece possibile autorizzare sia la fruizione del suddetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente purché non negli stessi giorni.
Questo significa che più lavoratori possono fruire, alternativamente, del congedo e dei permessi per la stessa persona in stato di handicap grave (articolo 3 comma 3 della legge 104), a patto che non avvenga negli stessi giorni.
Pertanto, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile.
Infine l’Inps ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle stesse finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e sono quindi da intendersi “alternativi”.
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