Il prossimo 1° dicembre 2021 entra in vigore la banca dati delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche. A definirne le modalità di realizzazione e di gestione ci ha pensato il Ministero del Turismo con il Decreto n 161/2021. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali:
La banca dati è realizzata e gestita, attraverso una piattaforma informatica, da un soggetto indicato dal Ministero con apposita procedura e sarà implementata tramite accordi di collaborazione tra le Regioni e le Province autonome e lo Stato. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. Per chi non dovesse provvedere a questo obbligo sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata. La costituzione della banca dati risponde all’esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed è accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali. Ricordiamo di seguito quali sono le forme gli incroci di dati (soprattutto a fini fiscali) attualmente consentiti dalla legge italiana e comunitaria:
ALLOGGIATI WEB L’incrocio dei dati Alloggiati Web con le Regioni, Comuni e Agenzia delle Entrate è in vigore dal 2021. Il 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha completato l’acquisizione dei dati degli ospiti per ogni struttura comunicati alle questure per il 2020.