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ASSEGNO INVALIDITÀ CIVILE, RICONOSCIUTO SOLO SE SI HA L'INATTIVITÀ LAVORATIVA

L’Inps fornisce chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavo- rativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile. Dal 14 ottobre, infatti, l’assegno sarà liquidato soltanto a chi non lavora.








Requisito di inattività lavorativa







L’Istituto comunica che lo svol- gimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio, come si evince dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.118.
Riepilogo della norma

La prestazione “assegno mensile di assistenza”, introdotta dall’ar- ticolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia. Lo possono richiedere an- che i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari re- sidenti in Italia.
Cos’è l’assegno di invalidità civile

L'assegno di invalidità civile è un sostegno economico rico- nosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e un’invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99%.

Come per la pensione di invali- dità civile si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, quindi slegato dalla presenza di un rap- porto assicurativo e contributivo del beneficiario.
Requisiti per richiedere l’invalidità civile

L’assegno di invalidità civile è concesso agli interessati che rientrano nei limiti reddituali che per l'anno 2021 non pos- sono superare il valore di 4.931,29 euro.
Redditi rilevanti:

Sono i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef e al netto degli oneri deducibili e delle ri- tenute fiscali.
Redditi non rilevanti:

Ai fini della valutazione del red- dito non rientrano:

  • l’importo stesso dell'assegno mensile

  • le rendite Inail

  • le pensioni di guerra

  • l’indennità di accompagna- mento

  • la casa di abitazione.


La valutazione del reddito è ef- fettuata solo sul percettore del sostegno economico e non anche sul coniuge o sugli altri familiari. L’erogazione del- l'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il requisito reddituale. Non è in- vece prevista l'attribuzione in misura parziale in caso di su- peramento del reddito.
Caratteristiche dell’assegno di invalidità

Vediamo, in sintesi, come viene liquidato l’assegno di invalidità civile:

  • la prestazione è concessa per 13 mensilità;

  • decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inva- lidità;

  • non è reversibile ai superstiti;

  • per il 2021 è pari a  287,09 al mese;

  • non è soggetto al prelievo Ir- pef.


Compatibilità con attività lavorativa

L'articolo 3 della legge 118/1971 richiede che l'inte- ressato non svolga alcuna at- tività né di natura subordinata né autonoma.

A tal fine il titolare dell'assegno deve annualmente trasmettere all'Inps un’autocertificazione “ICLAV”, nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora ciò non avvenga, il be- neficiario è tenuto a darne tem- pestiva comunicazione all'INPS. Il Patronato 50&PiùEnasco, grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf offre assistenza e resta a disposizione per la pre- sentazione della domanda.

Il Caf 50&Più è inoltre a vostra disposizione per assistenza sulla certificazione ICLAV.
La norma fino al 13/10/2021

Fino ad oggi, nonostante il divieto appena indicato, la pras- si amministrativa INPS ritene- va che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 € annui come lavoro autonomo e 8.000€ come la- voro dipendente) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non fosse considerato attività lavorativa. Pertanto l'interessato poteva comunque ottenere il beneficio (Messaggio Inps 3043/2008; messaggio 5783/2008), mantenendo i limiti di redditi propri inferiori ai limiti stabiliti, che per il 2021 ricordiamo essere pari a € 4.931,29.
La nuova regola in vigore dal 14/10/2021

A partire dal 14 ottobre 2021, l’ assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla leg- ge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del bene- ficiario.
Contatti

Ufficio Enasco Arezzo e CAAF: Enrica Tironi

Tel. 0575 354249

Mail. e.tironi@enasco.it




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