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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Cosa è e come funziona il nuovo assegno che assorbe una serie di misure esistenti a sostegno delle famiglie, come il Premio alla nascita, l’Assegno al Nucleo Familiare, ecc


L’Assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’Assegno entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 2022.

Ai fini del beneficio, vengono considerati “figli a carico” quelli facenti parte del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE in corso di validità.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio:

  • minorenne a carico;

  • per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

  • maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:


- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;

-svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;

-sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

-svolga il servizio civile universale.

  • senza limiti di età se con disabilità ed a carico.


 

La nuova prestazione assorbe le altre prestazioni fin qui previste dall’ordinamento in favore dei figli minori: Premio alla nascita (Legge 11 dicembre 2016, n. 232); Assegno ai Nuclei con 3 figli minori (Legge 23 dicembre 1998, n. 448); Assegno al Nucleo Familiare (Legge 13 maggio 1988, n. 153); Assegni familiari (Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69).

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente ad esso.
REQUISITI

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda – e per tutta la durata del beneficio – il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • essere residente e domiciliato in Italia;

  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.


VALORE DELL’ASSEGNO

L’importo dell’assegno unico:

  • per ciascun figlio minorenne è di e € 175 mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a € 15.000. All’aumentare dell’Isee si riduce progressivamente fino a 50 € mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

  • per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età, l’importo è di 85 euro mensili, con un Isee del nucleo familiare fino a €15.000. Si riduce gradualmente con un Isee superiore, fino a 25 € al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

  • per ciascun figlio con disabilità ed a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno di importo pari a € 85 mensili per un ISEE pari o inferiore a € 15.000.


L’importo dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE fino a raggiungere il valore di € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Sono previste maggiorazioni:

  • per ciascun figlio successivo al secondo, di importo pari a 85 euro mensili. La maggiorazione spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per gli importi di ISEE superiori esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.per ciascun figlio con disabilità minorenne sulla base della condizione di disabilità. La maggiorazione è pari a:


-€ 105 mensili in caso di non autosufficienza;

-€ 95 mensili in caso di disabilità grave;

-€ 85 mensili in caso di disabilità media.

  • per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, di importo pari a € 50 mensili.

  • Per le madri di età inferiore a 21 anni, di importo pari a e € 20 mensili per ciascun figlio.

  • Per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro, di importo pari a € 30 mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000. Per i livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

  • Per i nuclei con quattro o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.


In caso di assenza della Dichiarazione ISEE, al Nucleo familiare spettano gli importi minimi.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, sono state istituite della maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno.
DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di Febbraio dell’anno successivo. Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato.

 
CONVENZIONE SOCI CONFCOMMERCIO

Gli imprenditori associati a Confcommercio che devono fare domanda per il riconoscimento dell’assegno possono farlo a condizioni agevolate tramite gli sportelli territoriali del Patronato 50&Più Enasco. Per usufruire della convenzione basta contattare il centralino della Confcommercio di …. al numero di telefono …., oppure scrivere una email all’indirizzo info@ …. Lasciando il proprio recapito. Sarete ricontattati subito da un incaricato del Patronato.

 
Contatti

Patronato 50&Più Arezzo: Enrica Tironi

0575 354292

e.tironi@enasco.it
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