Decreto fiscale, come funziona il prolungamento della cassa integrazione





















Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale), di cui abbiamo già parlato QUI introduce tra le altre cose la concessione di ulteriori trattamenti di ASO e CIGD per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nonché CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In relazione a questi ulteriori periodi non trova applicazione il contributo addizionale.


Termini di presentazione delle domande


 Non si registrano novità sul fronte dei termini di presentazione delle domande. Rimane, infatti, confermato che le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.


ULTERIORI SETTIMANE DI ASO E CIGD COVID-19


Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute



  • ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni);

  • decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.


Le 13 settimane previste dal DL n. 146/2021 sono aggiuntive rispetto alle 28 settimane previste dal DL n. 41/2021. I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 - 31 dicembre 2021.


Riguardo alle 13 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal Decreto Sostegni nonché che sia decorso il predetto periodo autorizzato.


Lavoratori interessati


Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).


Contributo Addizionale


In continuità con quanto previsto per le 28 settimane di trattamento introdotte dal DL Sostegni, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.


ULTERIORI PERIODI DI CIGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E PELLETTERIA


Le 9 settimane di CIGO sono riconosciute ai datori di lavoro decorso il periodo autorizzato previsto dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e sono aggiuntive rispetto al suddetto periodo (17 settimane). I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 26 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 - 31 dicembre 2021. Riguardo alle 9 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, preme segnalare che le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che sia decorso il periodo autorizzato ai sensi del Decreto Sostegni-bis. NB Va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per ASO e CIGD, ai fini della richiesta della CIGO non è necessario che siano state interamente autorizzate le 17 settimane previste dal Decreto Sostegni-bis. In altre parole, a decorrere dal 1° ottobre, i datori di lavoro interessati possono richiedere le nuove 9 settimane di CIGO indipendentemente dall’esaurimento o meno delle 17 settimane concesse dal Decreto Sostegni-bis.


Lavoratori interessati


Le nuove 9 settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021)


Contributo Addizionale


In continuità con quanto previsto per le 17 settimane di trattamento introdotte dal Decreto Sostegni bis, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.


Per informazioni, contattare l’Area Lavoro&Paghe della Confcommercio di Arezzo (Alessandro Zeffiri), al numero di telefono 0575 350755, email: alessandro.zeffiri@confcommercio.ar.it













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