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Pensione giornalisti: cosa cambia dal 1° luglio con il trasferimento dell’INPGI all’INPS

Dal 1° luglio la funzione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall’INPGI in favore dei giornalisti che svolgono la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è stata trasferita all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.


Il trasferimento è stato previsto dall’intervento legislativo adottato con l’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stato previsto che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, con effetto dalla predetta data del 1° luglio 2022 l’INPS acquisisce la competenza assicurativa previdenziale degli stessi lavoratori e subentra all’INPGI nei relativi rapporti e passivi.

Per la gestione del processo di transizione delle funzioni oggetto del trasferimento è stato costituito un apposito Comitato, composto da dirigenti dei due enti e in carica fino al 31 dicembre 2022, che ha pianificato e organizzato il complesso delle attività operative necessarie a realizzare il passaggio delle funzioni.

Nell’ambito di tale processo, sono già state completate le attività principali e molte altre saranno a breve completate. Restano, invece, ancora da definire alcuni aspetti non strettamente urgenti, che saranno comunque oggetto di approfondimento e risoluzione in tempi utili a consentirne un’adeguata fruizione agli utenti.

Per tutta la durata della gestione della fase transitoria, comunque, l’INPGI continuerà a fornire pieno supporto alle strutture INPS per assicurare un’effettiva continuità nell’erogazione dei servizi agli iscritti.

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.

Infatti già da quest’anno è necessario, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale. Questo non riguarda i giornalisti titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che potranno continuare ad indicare l’Istituto quale sostituto d’imposta.

 

Viene poi uniformato il regime pensionistico dei giornalisti a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti nel rispetto del principio del pro rata. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° luglio 2022 il sito INPGI – attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO – non sarà più attivo e i giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione e cassa integrazione, sempre a far data  dal 1° luglio dovranno presentare domanda all’INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).

L'INPGI dal 1° luglio 2022 continuerà ad esistere assicurando le tutele previdenziali nei confronti dei soli giornalisti professionisti e pubblicisti che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Costoro risultano iscritti presso la Gestione Separata dell'INPGI (cd. "Inpgi 2") e sono destinatari di un calcolo interamente contributivo.

Con requisiti e prestazioni differenti rispetto al regime generale. In particolare il trattamento pensionistico può essere conseguito con 66 anni unitamente a 20 anni di contribuzione oppure a 63 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale oppure, ancora, con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. I suddetti requisiti non formano oggetto di adeguamento alla speranza di vita ISTAT.
 

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