A quasi trenta giorni dall’avvio della procedura, ovvero il 1° settembre 2024, in Italia solo poco più del 30% delle strutture ricettive presenti nella BDSR, la Banca Dati delle Strutture Ricettive, ha ottenuto il Codice Identificativo Nazionale CIN.
Chi non lo avesse ancora fatto, ha ancora tempo (60 giorni a partire dal 1° settembre scorso) per adeguarsi e richiedere il CIN, che – lo ricordiamo - dovrà essere obbligatoriamente indicato in qualsiasi annuncio commerciale ed esposto all’esterno degli edifici ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023.
È bene dunque affrettarsi, anche per evitare le sanzioni previste per la mancata richiesta del CIN (multa da 800 a 8mila euro) o per la sua mancata esposizione e indicazione (multa da 500 a mila euro)
Come fare? Ne abbiamo parlato anche in questo articolo e qui
Le difficoltà degli imprenditori della ricettività
Ma quali sono le principali difficoltà incontrate dagli operatori della ricettività nel concludere l’operazione e ottenere il proprio CIN?
Ecco una semplice casistica prodotta dalla nostra responsabile dell’area turismo Laura Lodone, che in questi giorni sta aiutando molti imprenditori e piccoli proprietari associati a Confcommercio a superare gli ostacoli incontrati. Chi avesse dubbi o problemi a procedere, può contattare la dottoressa Lodone ai suoi recapiti.
1) L’Accesso alla banca dati si fa SOLO attraverso lo Spid o CIE
Assicuratevi che non siano scadute le credenziali di accesso o che i documenti forniti al momento della richiesta dello Spid siano ancora validi.
La smart card non è utilizzabile, anche se svolgete l’attività in forma imprenditoriale.
Lo Spid o CIE devono essere associati al codice fiscale del titolare, legale rappresentante o proprietario. Non si può fare richiesta per conto di terzi.
2) La struttura non è presente in Banca Dati
Soluzioni:
a) Se non siete in possesso di un codice ISTAT (che a Firenze inizia con 048 e ad Arezzo inizia con 051) dovete prima ottenere in codice ISTAT attraverso i canali della Città Metropolitana o Comune capoluogo.
Attenzione: soprattutto in caso di locazione breve, potrebbe non essere andata a buon fine la comunicazione iniziale e quindi risultereste irregolari. La richiesta del CIN non va a sanare la vostra posizione.
b) Accertarsi che chi ha fatto l’accesso in banca dati risulti l’effettivo titolare e/o legale rappresentante della struttura. Per questo è bene verificare che il codice fiscale sia corretto entrando (senza passare dal gestionale) dentro la piattaforma utilizzata per invio statistiche/imposte di soggiorno. Non si possono fare richieste per conto terzi (neanche in caso di familiari).
c) Dopo le verifiche di cui al punto a) e b), potete inserire la struttura assente inserendo tutti i dati richiesti. Dopo l’inserimento occorre aspettare 30 giorni, che è il tempo massimo che il Ministero e la Regione competente si prendono per inserire la struttura.
3) Requisiti di sicurezza
Al momento della registrazione e controllo dei dati della vostra struttura sulla Banca dati vi viene chiesto di produrre un’autocertificazione sulla presenza degli estintori e dei rilevatori di fumi e di monossido di carbonio. Tale dichiarazione vale SOLO PER LE LOCAZIONI TURISTICHE.
Per tutte le altre strutture (ovvero le imprese ricettive come hotel, rta, casa per ferie, ostello, casa vacanza, b&b, affittacamere, residenza d’epoca, residence; gli affittacamere; i b&b non professionali; agriturismo) si deve scegliere l’opzione NON APPLICABILE. Attenzione: le strutture di cui sopra devono essere già in regola con la sicurezza norme antincendio.
4) Dato errato
Nel caso in cui la struttura sia presente nella BDSR, ma con dati errati, si consiglia di procedere prima con il comando “Ottieni CIN” e soltanto poi di passare alla correzione utilizzando il comando ”segnala dato errato” .
Attenzione: può succedere che nella maschera del dato errato compaiano dei campi in colore grigio scuro non modificabili. Compilate i dati che vi è permesso di inserire e rinviate ad un secondo momento la compilazione di quelli impossibili da inserire.
5) Chi ha più di un dato catastale (più subalterni o più unità locali in indirizzi diversi)
Nel caso in cui la vostra azienda abbia più particelle e/o subalterni o nel caso di più unità locali, per inserire correttamente la procedura dovete comportarvi come se ci fosse un dato errato. Nel mettere in correzione i dati troverete la possibilità di duplicare i campi: sia l’intero campo per chi ha più di una unità locale, sia la sola riga con foglio, particella e subalterno.
6) Come utilizzare il CIN
Una volta ottenuto il CIN, come va utilizzato? Il decreto-legge n. 145/2023 prevede l’obbligo di utilizzarlo in qualsiasi annuncio commerciale (ad esempio, su piattaforme come Airbnb, Booking e altre, ma anche su cataloghi e siti di eventuali Tour Operator o Property Manager).
Il CIN fa parte di quei dati obbligatori per legge da mettere sul proprio sito – esattamente come la Partita Iva – e, in generale, dovrà essere inserito in qualsiasi comunicazione al cliente. Quindi in brochure cartacee, ma anche firma nelle mail, condizioni generali di contratto, eccetera.
Sia per le locazioni che per le imprese ricettive (alberghi, cav, b&b eccetera), il decreto prevede l’obbligo di esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Per le strutture ricettive svolte in forma imprenditoriale il CIN va aggiunto alla targa che è già obbligatoria per legge.
Per le locazioni, soprattutto per quelle che sono poste in centri storici, attualmente ci sono delle grosse difficoltà interpretative della norma. La via più percorribile al momento è quella di usare la pulsantiera dei campanelli per adeguarsi all’obbligo di “esposizione fuori dall’edificio”.